Legge n 36 del 15 marzo in GU n 72/2024

Art. 1.

Finalità

La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n.

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  2. nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[1], almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
  3. nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli dietà superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Art. 5

Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all’articolo 2, il compenso per l’attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

Art. 7.

Agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate

A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.