Caso tipo, nomi di fantasia: il caso è ricostruito per spiegare le regole, non riguarda persone reali. È informazione generale, non un parere.
In breve: l’agriturismo non è un albergo in campagna: può farlo solo un imprenditore agricolo, e l’attività agricola deve restare quella principale. Una società agricola permette a più familiari di lavorare insieme, a condizione che abbia i requisiti di legge fin dall’atto costitutivo.
La situazione
I fratelli Rosaria, Michele e Leonardo hanno ereditato dal padre una masseria dell’Ottocento tra Altamura e Gravina in Puglia, con 40 ettari di seminativo e un piccolo oliveto. Rosaria, agronoma, vive ad Altamura e coltiva già i terreni; Michele vive a Napoli e fa il commercialista; Leonardo lavora a Bari nel turismo. Vogliono recuperare la masseria: dieci camere, cucina con i prodotti dell’azienda, visite didattiche. Michele ha chiesto allo Studio un chiarimento con una Consulenza online; la società si è poi costituita a Napoli, nel nostro Studio: il limite dell’art. 27 della legge 89/1913 riguarda il luogo in cui il notaio riceve l’atto, non quello in cui si trovano i beni o la sede dell’impresa, e una società agricola che opera sulla Murgia si può quindi costituire davanti a un notaio di Napoli. Rosaria e Leonardo, che quel giorno non potevano venire a Napoli, hanno firmato con una procura speciale.
Il problema
- Chi può fare agriturismo. Le attività agrituristiche sono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, in rapporto di connessione con la coltivazione del fondo, che deve restare principale (art. 2 legge 96/2006; art. 2135 c.c.). In Puglia le regole di dettaglio sono nella legge regionale 13 dicembre 2013 n. 42 sull’agriturismo e nelle sue modifiche.
- Tre fratelli, una sola impresa. Solo Rosaria è imprenditrice agricola. Se l’agriturismo fosse intestato a lei sola, gli altri due resterebbero fuori.
- I terreni in comunione ereditaria. Masseria e terreni appartengono ai tre fratelli in parti uguali.
La soluzione, passo per passo
- La società agricola. I tre fratelli hanno costituito una società a responsabilità limitata agricola. Per legge la denominazione deve contenere «società agricola» e l’oggetto sociale deve essere l’esercizio esclusivo delle attività agricole, comprese quelle connesse come l’agriturismo (art. 2 D.Lgs. 99/2004). La forma di capitali limita la responsabilità dei soci, utile in un’attività con ospiti.
- L’amministratore IAP. Una società di capitali è imprenditore agricolo professionale se almeno un amministratore ha questa qualifica (art. 1 D.Lgs. 99/2004). Rosaria è stata nominata amministratrice unica.
- I terreni: affitto, non conferimento. Invece di conferire la proprietà, i tre fratelli hanno dato in affitto alla società terreni e masseria per quindici anni, con un contratto agrario in deroga firmato con l’assistenza delle organizzazioni agricole (art. 45 legge 203/1982). La proprietà resta in famiglia; la società ha il titolo per coltivare e ospitare.
- Patti tra soci. Nello statuto: gradimento per l’ingresso di nuovi soci, prelazione tra fratelli sulle quote, regole in caso di morte di un socio.
- Dopo l’atto. Iscrizione nel Registro delle imprese, sezione speciale; pratiche per l’avvio dell’agriturismo in Comune e in Regione; progetto di recupero dei fabbricati con i titoli edilizi e, se la zona è tutelata dal PPTR, con l’autorizzazione paesaggistica.
Il risultato
Nel caso di fantasia la società è nata con un capitale di 30.000 euro, diviso in parti uguali. Rosaria guida l’azienda, Leonardo segue le prenotazioni come socio lavoratore, Michele la contabilità. Se un giorno uno dei tre vorrà uscire, cede la quota secondo le regole dello statuto, senza toccare la proprietà della masseria.
Le imposte, in breve
- Costituzione della società agricola: l’atto sconta l’imposta di registro in misura fissa, l’imposta di bollo e i diritti dovuti per l’iscrizione nel Registro delle imprese. Il capitale versato in denaro non paga imposte proporzionali.
- Affitto dei terreni e della masseria alla società: il contratto va registrato. L’imposta si calcola sul canone e sulla durata, con la misura ridotta prevista per i fondi rustici.
- Se i beni fossero conferiti nella società invece che affittati, si applicherebbero le imposte proprie dei trasferimenti immobiliari, cioè registro, ipotecaria e catastale, con le agevolazioni per l’agricoltura solo se ci sono i requisiti di legge: è una delle ragioni per cui, nel caso, si è scelto l’affitto.
- L’attività agrituristica ha un proprio regime ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, con la possibilità di opzioni diverse: va verificato con il commercialista prima di avviare l’attività.
- Fonte ufficiale: Agenzia delle Entrate.
L’importo esatto si calcola sul caso concreto: nel preventivo scritto le imposte le trovi voce per voce.
Cosa fare in pratica
- Verifica che almeno un socio abbia, o possa ottenere, la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- Fai stimare dal tecnico quante ore di lavoro servono per la parte agricola e quante per l’ospitalità: la parte agricola deve restare prevalente.
- Decidi se conferire i terreni o darli in affitto alla società: cambiano imposte e rischi.
- Scrivi nello statuto che cosa succede se un socio esce o muore.
- Chiedi al Comune e alla Regione i requisiti per le camere e la ristorazione prima di progettare i lavori.
Domande frequenti
Una società qualsiasi può aprire un agriturismo?
No, solo un imprenditore agricolo, anche in forma di società agricola con i requisiti di legge.
I prodotti serviti devono essere tutti dell’azienda?
Le quote minime di prodotti propri e locali sono fissate dalle leggi regionali: vanno verificate prima di avviare la ristorazione.
Conviene di più una società semplice?
Può essere più leggera nei costi, ma i soci rispondono con il proprio patrimonio. La scelta si fa con il commercialista.
Fonti
- Legge 20 febbraio 2006 n. 96, disciplina dell’agriturismo (Normattiva)
- D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, artt. 1 e 2 (Normattiva)
- Codice civile, art. 2135 (Normattiva)
- Legge 3 maggio 1982 n. 203, art. 45 (Normattiva)
- Legge regionale Puglia 13 dicembre 2013 n. 42, Disciplina dell’agriturismo (Bollettino ufficiale della Regione Puglia)
Un altro caso pugliese: il fondo affittato nel Tavoliere e la prelazione.
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